COVID, ORDINANZA DI EMILIANO: ECCO GLI OBBLIGHI PER LE MASCHERINE

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 3 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.918 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 111 casi positivi: 65 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 421.383 test.

4.724 sono i pazienti guariti.

2.761 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.083, così suddivisi:

3201 nella Provincia di Bari;

716 nella Provincia di Bat;

775 nella Provincia di Brindisi;

1945 nella Provincia di Foggia;

818 nella Provincia di Lecce;

564 nella Provincia di Taranto;

62 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3-10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/XRpju

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone:

1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie  negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento  e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

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